Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le norme di cui alle legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'art. 3 della legge 27 maggio 1939, n. 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1706~art1 · fonte del testo