Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Qualora a seguito del ricorso alla procedura di valutazione di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, il pagamento della tassa principale o complementare sia ritardato, per le successioni oltre sei mesi dalla data di apertura della successione, e per gli atti tra vivi, oltre il termine stabilito per la registrazione, sono dovuti altresi' gli interessi sull'intera somma che risulti dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui sopra. Gli interessi si calcolano al tasso del sei per cento in ragione d'anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1706~art3 · fonte del testo