All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.

Testo vigente dal 3 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-20;1264~art2 · fonte su Normattiva