All'onere di lire 144.150.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 42.120.000). n. 130 (lire 14.040.000 e n. 145 (lire 14.040.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 7.500.000), n. 93 (lire 3.750.000); n. 94 (lire 7.500.000) e n. 100 (lire 2.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dei capitoli n. 78 (lire 18.000.000), n. 94 (lire 25.000.000) e n. 101 (lire 7.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. All'onere di lire 282.900.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 108 (lire 84.210.000), n. 130 (lire 28.080.000) e n. 145 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. ai capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e n. 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e ai capitoli n. 78 (lire 36.000.000), n. 94 (lire 50.000.000) e n. 101 (lire 14.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 gennaio 1965

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1413~art4 · fonte del testo