Art. 20 (Intesa) — Enti ebraici civilmente riconosciuti
Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, lettera a), e siano approvati dalla Comunita' competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Conservano la personalita' giuridica i seguenti enti aventi finalita' di culto che svolgono altresi' attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 25, secondo comma, lettera a): Asili infantili israelitici - Roma; Ospedale israelitico - Roma; Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma; Orfanotrofio israelitico italiano "G. e V. Pitigliani" - Roma; Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma; Ospizio israelitico e ospedale "Settimio Saadun" - Firenze; Societa' israelitica di misericordia - Siena. Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalita' giuridica ai sensi della legge di approvazione della presente intesa assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
