Art. 21
1. Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a), e siano approvati dalla Comunita' competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. 2. Conservano la personalita' giuridica i seguenti enti aventi finalita' di culto che svolgono altresi' attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a):
- a)Asili infantili israelitici - Roma;
- b)Ospedale israelitico - Roma;
- c)Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma;
- d)Orfanotrofio israelitico italiano "'G. e V. Pitigliani" - Roma;
- e)Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma;
- f)Ospizio israelitico e ospedale "Settimio Saadun" - Firenze;
- g)Societa' israelitica di misericordia - Siena. 3. Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalita' giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
