Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane

Art. 1 (Allegato Intesa tra la Repubblica Italiana e Unione Comunita' Israelitiche Italiane)

ALLEGATO INTESA tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunita' Israelitiche Italiane Roma, 27 febbraio 1987 PREAMBOLO La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' israelitiche italiane, considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e le liberta' di pensiero, di coscienza e di religione, considerato che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654, e i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, garantiscono i diritti di liberta' di coscienza e di religione senza discriminazione, considerato che tali principi universali sono aspirazione perenne dell'ebraismo nella sua plurimillenaria tradizione, considerato che in forza dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intese con le relative rappresentanze, riconosciuta l'opportunita' di addivenire a tale intesa convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione ebraica ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Articolo 1. (Liberta' religiosa) In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti. E' garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunita' ebraiche e all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonche' delle sedi delle Comunita' e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri. E' assicurata in sede penale la parita' di tutela del sentimento religioso e dei diritti di liberta' religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti. Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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