L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37.

Testo vigente dal 10 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-09;705~art11 · fonte su Normattiva