I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Universita' per stranieri di Perugia e presso l'Universita' per stranieri di Siena in posizione di comando o incarico, fermo restando quanto disposto dall'articolo 52, commi ottavo, undicesimo e dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, continuano a prestare, a domanda, l'attivita' attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana in servizio con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge restano in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, con oneri esclusivamente a carico del bilancio dell'universita'.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 174/1997

    Questione infondata
    13 giugno 1997

    È infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35 e 26 Cost. - dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, nella parte in cui stabilisce che i docenti comandati presso l'Università per stranieri di Perugia continuino a percepire il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza. La determinazione della misura del trattamento economico di categorie di personale non omogenee rientra nella discrezionalità del legislatore, non censurabile in sede di legittimità costituzionale se conforme a razionalità. Le funzioni concretamente disimpegnate dagli insegnanti di scuola elementare comandati presso l'Università per stranieri di Perugia non possono essere assimilate a quelle svolte dai professori universitari associati per il significato decisivo, ai fini dell'apprezzamento dell'omogeneità delle funzioni, della procedura di reclutamento e dei criteri di selezione, che tendono ad assicurare, anche attraverso la verifica dell'idoneità scientifica dei candidati, la qualità del servizio didattico reso dai professori universitari di seconda fascia, connotandolo in modo essenziale. red.: R. Foglia

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 7 Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Universita' per stranieri di Perugia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-17;204~art7 · fonte su Normattiva