I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Universita' per stranieri di Perugia e presso l'Universita' per stranieri di Siena in posizione di comando o incarico, fermo restando quanto disposto dall'articolo 52, commi ottavo, undicesimo e dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, continuano a prestare, a domanda, l'attivita' attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana in servizio con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge restano in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, con oneri esclusivamente a carico del bilancio dell'universita'.
Testo vigente dal 4 marzo 1992
