L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneita' ivi previsti, e' consentita la costituzione di piu' commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Testo vigente dal 10 dicembre 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 620/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    La legge che interpreta la norma sulla costituzione di piu` commissioni giudicatrici, previste per i giudizi di idoneita` a professore associato, non reca innovazione alcuna ai criteri gia` enunciati nella precedente legge delega (21 febbraio 1980, n. 28) e correttamente recepiti nel decreto delegato (11 luglio 1980, n. 382), risultando detto intervento meramente tautologico e riproduttivo delle norme interpretate; sicche` la acclarata legittimita` di queste ultime assorbe le censure di costituzionalita` ad essa rivolte. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3,24,97,134,136,137 Cost., 1 L.c. 9 febbraio 1948, n.1 e 76, 77 Cost. - dell'art. 10 L. 9 dicembre 1985, n. 705, il cui contenuto interpretativo avrebbe la finalita` di sanare 'ex post' un vizio di costituzionalita` - eccesso di delega - di un atto legislativo del Governo nei confronti del quale era gia` instaurato giudizio di costituzionalita`).

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1985-12-09;705~art10 · fonte su Normattiva