Dopo l'articolo 91, e' inserito il seguente: "Art. 91-bis - (Partecipazione a consorzi e a societa' di ricerca). - Le universita' possono partecipare a consorzi o a societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

  • a)la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
  • b)l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalita' di carattere scientifico;
  • c)sia assicurata la partecipazione paritaria della universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca;
  • d)le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;
  • e)ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle universita' di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad universita' siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da queste destinati a fini di ricerca. La partecipazione dell'universita' e' deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori".

Testo vigente dal 10 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-09;705~art13 · fonte su Normattiva