L'articolo 24 e' sostituito dal seguente: "Art. 24 - (Collocamento a riposo). - I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneita' conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di eta'".

Testo vigente dal 10 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-09;705~art6 · fonte su Normattiva