All'articolo 37, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "A coloro che superano il giudizio di idoneita' a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma e' attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati".
Testo vigente dal 10 dicembre 1985
