All'articolo 37, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "A coloro che superano il giudizio di idoneita' a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma e' attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati".

Testo vigente dal 10 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-09;705~art8 · fonte su Normattiva