Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:

  • a)degli Enti provinciali per il turismo previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 1774, modificata con legge 31 dicembre 1901, n. 1144, e' elevato da lire 3.500 milioni a lire 4.300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 5.100 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65, ed a lire 5.900 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66;
  • b)dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e' elevato da lire 1.355 milioni a lire 1.575 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 1.795 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 2.015 milioni dall'esercizio finanziario 1965-1966;
  • c)di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e con legge 23 giugno 1961, n. 520, e' elevato da lire 120 milioni a lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, a lire 1.020 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 1.310 milioni, dall'esercizio finanziario 1965-66;
  • d)di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' diretta ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e' elevato da lire 150 milioni a lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 000 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.

Testo vigente dal 25 marzo 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-03-04;114~art1 · fonte su Normattiva