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I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di "intervento", cosi' alimentato:
- a)dal conferimento da parte dello Stato della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975;
- b)dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato articolo 32;
- c)dalle somme del fondo previsto dall'articolo 27, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da quelle che si renderanno successivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario. Una quota del fondo d'intervento pari all'85 per cento e' destinata:
- 1)per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche;
- 2)per l'altro 30 per cento ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche. La restante quota del fondo pari al 15 per cento e' destinata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'articolo 27, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsti dal predetto articolo 27, secondo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata dalla Sezione autonoma del credito cinematografico e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire. Sulla quota del fondo di cui al precedente comma potranno essere disposti altresi' finanziamenti per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attivita' saltuaria. I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente articolo concessi su parere del comitato di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Sentito il comitato di cui al predetto articolo 27, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalita' di utilizzazione e di gestione del fondo, nonche' le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sara' fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1971 al 24 febbraio 1978
