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I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di "intervento", cosi' alimentato:
- a)dal conferimento da parte dello Stato della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975;
- b)dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato articolo 32;
- c)dalle somme del fondo previsto dall'articolo 27, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da quelle che si renderanno successivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario. Una quota del fondo d'intervento pari all'85 per cento e' destinata:
- 1)per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche;
- 2)per l'altro 30 per cento ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche. La restante quota del fondo pari al 15 per cento e' destinata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'articolo 27, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsti dal predetto articolo 27, secondo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata dalla Sezione autonoma del credito cinematografico e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.1 Sulla quota del fondo di cui al precedente comma potranno essere disposti altresi' finanziamenti per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attivita' saltuaria. I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente articolo concessi su parere del comitato di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Sentito il comitato di cui al predetto articolo 27, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalita' di utilizzazione e di gestione del fondo, nonche' le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sara' fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.123 4
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 gennaio 1978, n.25
1La L. 20 gennaio 1978, n.25 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e' integrato della complessiva somma di lire 4 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato. Gli importi di cui al precedente comma sono destinati per il 70 per cento alle operazioni di finanziamento per nuove produzioni, per la distribuzione e l'esportazione di film nazionali e per le industrie tecniche e, per il 30 per cento, alla concessione di contributi ed alle operazioni di finanziamento di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819."; La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "I limiti del 30 per cento e di lire 5 milioni, indicati nell'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono elevati rispettivamente al 40 per cento e a lire 10 milioni."
L. 23 luglio 1980, n.376
2La L. 23 luglio 1980, n.376 ha disposto (con l'art. 1) che "Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e' ulteriormente integrato per l'esercizio finanziario 1980 della somma di lire 8.000 milioni mediante conferimento da parte dello Stato."
L. 17 febbraio 1982, n.43
3La L. 17 febbraio 1982, n.43 ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che "Il fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980, n. 376, e' ulteriormente integrato della somma di lire 40.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato."
L. 10 maggio 1983, n.182
4La L. 10 maggio 1983, n.182 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 376, e 17 febbraio 1982, n. 43, e' ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1983 e, per le finalita' indicate dall'articolo 2, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, di ulteriori lire 2.000 milioni per l'anno 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato."
Testo in vigore dal 1 giugno 1983 al 1 agosto 1984
