A decorrere dall'anno finanziario 1985 sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile, i seguenti proventi:

  • 1)canoni per le concessioni aeroportuali totali o parziali direttamente dovuti allo Stato in base alle disposizioni vigenti;
  • 2)sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici irrogate ai sensi della legge 11 dicembre 1980, n. 862, e del successivo regolamento approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981;
  • 3)altri introiti, individuati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonche' recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici per conto di amministrazioni pubbliche e di privati. Alle iniziative occorrenti per l'istituzione di un apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato e per la riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1985 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.

Testo vigente dal 28 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-22;449~art7 · fonte su Normattiva