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Le somme di cui all'articolo 1 della presente legge sono accreditate alla Regione siciliana, che provvede anche a mezzo di delega o di concessione alla realizzazione degli interventi in base alle norme vigenti. Di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione della presente legge la Regione da' periodicamente notizie al Ministero per i beni culturali ed ambientali unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-19;762~art2 · fonte del testo