Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1981 al 22 dicembre 2008. 81 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per la progettazione delle opere di cui al precedente articolo 1 e per gli studi a tal fine occorrenti la Regione puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'apporto di comprovate competenze scientifiche e tecniche. Qualora per l'esecuzione dei lavori si faccia ricorso alle procedure dell'appalto concorso, l'esame dei progetti e' demandato ad apposita commissione, di nomina regionale, composta di non piu' di nove membri di riconosciute e specifiche competenze artistiche, scientifiche, tecniche e liturgiche, fra cui l'ordinario diocesano o un suo rappresentante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-12-19;762~art3 · fonte del testo