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Per la progettazione delle opere di cui al precedente articolo 1 e per gli studi a tal fine occorrenti la Regione puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'apporto di comprovate competenze scientifiche e tecniche. Qualora per l'esecuzione dei lavori si faccia ricorso alle procedure dell'appalto concorso, l'esame dei progetti e' demandato ad apposita commissione, di nomina regionale, composta di non piu' di nove membri di riconosciute e specifiche competenze artistiche, scientifiche, tecniche e liturgiche, fra cui l'ordinario diocesano o un suo rappresentante.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1981 al 22 dicembre 2008
