Art. 15 — Contributo alle Amministrazioni provinciali per la classificazione nella rete provinciale di strade comunali
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la concessione alle Amministrazioni provinciali del contributo di cui all'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo medesimo e' elevata da 180 miliardi a 200 miliardi. La maggiore somma di lire 20 miliardi sara' portata in aumento allo stanziamento previsto dalla citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, per l'esercizio finanziario 1959-60.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art15 · fonte del testo