Interventi in favore dell'economia nazionale

Art. 15 — Contributo alle Amministrazioni provinciali per la classificazione nella rete provinciale di strade comunali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per la concessione alle Amministrazioni provinciali del contributo di cui all'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo medesimo e' elevata da 180 miliardi a 200 miliardi. La maggiore somma di lire 20 miliardi sara' portata in aumento allo stanziamento previsto dalla citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, per l'esercizio finanziario 1959-60.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art15 · fonte del testo