Art. 15 — Contributo alle Amministrazioni provinciali per la classificazione nella rete provinciale di strade comunali
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Per la concessione alle Amministrazioni provinciali del contributo di cui all'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo medesimo e' elevata da 180 miliardi a 200 miliardi. La maggiore somma di lire 20 miliardi sara' portata in aumento allo stanziamento previsto dalla citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, per l'esercizio finanziario 1959-60.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
