Interventi in favore dell'economia nazionale
Art. 17 — Opere marittime
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Per il completamento e la nuova esecuzione di opere marittime e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da stanziare nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
