Art. 19 — Fondo incremento edilizio
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' assegnata la somma di lire 3 miliardi al "Fondo per l'incremento edilizio" costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715. La somma di lire 3 miliardi sara' iscritta nello stato di previsione della spesa dei Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 e sara' versata sul conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al "Fondo per l'incremento edilizio".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art19 · fonte del testo