Interventi in favore dell'economia nazionale

Art. 19 — Fondo incremento edilizio

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E' assegnata la somma di lire 3 miliardi al "Fondo per l'incremento edilizio" costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715. La somma di lire 3 miliardi sara' iscritta nello stato di previsione della spesa dei Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 e sara' versata sul conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al "Fondo per l'incremento edilizio".

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art19 · fonte del testo