Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I corrispettivi verranno determinati con decreti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori. I pagamenti, salva revisione dei prezzi, verranno effettuati con decreti del Ministro per i trasporti per importi di lavori e di costruzione del materiale rotabile non inferiori a 30 milioni e con le modalita' previste dall'articolo 5 dell'atto 24 novembre 1947 e dall'articolo 3 dell'atto 2 aprile 1954.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art34 · fonte del testo