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I corrispettivi verranno determinati con decreti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori. I pagamenti, salva revisione dei prezzi, verranno effettuati con decreti del Ministro per i trasporti per importi di lavori e di costruzione del materiale rotabile non inferiori a 30 milioni e con le modalita' previste dall'articolo 5 dell'atto 24 novembre 1947 e dall'articolo 3 dell'atto 2 aprile 1954.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
