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Ai proprietari di navi mercantili a scafo metallico da carico secco e liquido iscritte alla, data del 1 gennaio 1959 nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1945, che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unita' sono concessi i benefici nella misura, condizione e modalita' di cui alle presenti disposizioni. Per aver titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio a scafo metallico per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 75 per cento di quello da demolire. La demolizione del naviglio vetusto e la commessa del nuovo naviglio devono essere ritenute conformi agli interessi dell'economia nazionale a giudizio insindacabile del Ministro per la marina mercantile. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 gennaio 1962, n.2
2La L. 9 gennaio 1962, n.2 ha disposto (con l'art. 1) che "La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata ai comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3, 5, 6 e 7."
Testo in vigore dal 3 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010
