Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel periodo di due anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 43, un contributo pari alla differenza fra il contributo previsto dall'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522, relativo al primo anno di applicazione della medesima legge, e quello inerente all'esercizio finanziario in cui viene emesso il provvedimento di ammissione ai benefici contemplati dalle presenti disposizioni. Il contributo, comunque, non puo' riferirsi ad un tonnellaggio di stazza lorda superiore al 75 per cento di quello da demolire. In ogni caso la misura del contributo non puo' superare l'importo di L. 25.000 per tonnellata di peso della nave scarica ed asciutta con esclusione della, zavorra fissa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art44 · fonte del testo