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Salvo quanto previsto dall'articolo 160 del Codice della navigazione e relative norme regolamentari, la demolizione delle navi di cui all'articolo 43 deve essere iniziata, dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni e deve risultare, a termini dell'articolo 343 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione, da apposito processo verbale da presentarsi ai Ministero della, marina mercantile.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 3 febbraio 1962
