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Per i termini di inizio e compimento dei lavori di costruzione valgono le norme recate dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 16, della legge 17 luglio 1954, n. 522. I termini previsti dalla predetta norma possono essere prorogati dal Ministro per la marina, mercantile nel caso di ritardo non imputabile agli interessati.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 19 maggio 1961
