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Per i termini di inizio e compimento dei lavori di costruzione valgono le norme recate dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 16, della legge 17 luglio 1954, n. 522. 2a I termini previsti dalla predetta norma possono essere prorogati dal Ministro per la marina, mercantile nel caso di ritardo non imputabile agli interessati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 marzo 1961, n.301
2aLa L. 31 marzo 1961, n.301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, l'articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n. 359, concernente modifiche alla anzidetta legge n. 522 nonche' il primo comma dell'articolo 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622, sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge." La L. 31 marzo 1961, n.301 ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Per i termini di inizio e compimento dei lavori di costruzione di cui al primo comma dell'articolo 48 dell'anzidetta legge 24 luglio 1959, n. 622, valgono le norme recate dal secondo, terzo e quarto comma dello articolo 8 della presente legge."
Testo in vigore dal 19 maggio 1961 al 30 giugno 1967
