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Le presenti disposizioni sono applicabili alle navi a scafo metallico da carico secco e liquido destinate esclusivamente alla navigazione marittima a scopo commerciale. Sono comunque esclusi dai benefici:

  • 1)le navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
  • 2)le navi destinate alla navigazione lagunare marittima, oltre che a quella fluviale e lacuale;
  • 3)le navi costruite per conto di amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti;
  • 4)i rimorchiatori ed i galleggianti.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 3 febbraio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art50 · fonte del testo