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Le presenti disposizioni sono applicabili alle navi a scafo metallico da carico secco e liquido destinate esclusivamente alla navigazione marittima a scopo commerciale. Sono comunque esclusi dai benefici:
- 1)le navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
- 2)le navi destinate alla navigazione lagunare marittima, oltre che a quella fluviale e lacuale;
- 3)le navi costruite per conto di amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti;
- 4)i rimorchiatori ed i galleggianti. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 gennaio 1962, n.2
2La L. 9 gennaio 1962, n.2 ha disposto (con l'art. 1) che "La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata ai comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3, 5, 6 e 7."
Testo in vigore dal 3 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010
