Art. 6 — Opere irrigue
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'esecuzione ed il completamento delle opere irrigue previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, ivi comprese le opere pubbliche di bonifica connesse a complessi irrigui anche esistenti, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-1960. A detta spesa per lire 2 miliardi si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60. Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro verranno determinate le somme da destinare alle opere, rispettivamente, previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art6 · fonte del testo