capo III — INTERVENTI DIVERSI IN AGRICOLTURA
- Art. 9 — Ripristino di opere pubbliche nel territorio del Delta Padano
- Art. 10 — Manutenzione opere di bonifica
- Art. 11 — Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 13-bis — (provvidenze in favore del settore della lana) Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalità di esecuzione. Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire 5000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di lire 70 milioni. La somma di lire 70 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61