Interventi in favore dell'economia nazionale

Art. 13-bis — (provvidenze in favore del settore della lana) Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalità di esecuzione. Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire 5000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di lire 70 milioni. La somma di lire 70 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61

Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Abrogato dal 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1961 al 16 dicembre 2010. 10 parole aggiunte.

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art13bis · fonte del testo