Art. 11 — Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. 177 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le provvidenze disposte dagli articoli 2 e 3 della legge 25 luglio 1957, n. 595, nonche' quelle disposte dall'articolo 2, 1° comma, della legge 18 marzo 1958, n. 310, sono estese a favore delle aziende agricole delle province di Padova, Rovigo, Ferrara, Udine, Ascoli Piceno e Teramo, danneggiate dalle inondazioni ed allagamenti verificatisi durante il 1958 e nella primavera ed estate del 1959. E' altresi', esteso a favore delle stesse aziende il beneficio previsto dall'articolo 7 della citata legge 25 luglio 1957, n. 595, con riferimento alle rate di mutuo scadenti nell'anno 1959 e sino al 31 dicembre 1960. Le autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 24, 1° e 2° comma, della citata legge 25 luglio 1957, n. 595, nonche' dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, numero 310, sono aumentate complessivamente di lire 750 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60. Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta di quello per l'agricoltura e per le foreste, sara' provveduto al riparto della detta, somma di lire 750 milioni tra gli interventi previsti dal 1° comma del presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art11 · fonte del testo