Interventi in materia di opere pubbliche

Art. 3 — Indagine sul patrimonio immobiliare

Ai fini della programmazione organica degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero delle finanze ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali, svolge una indagine sulla situazione del patrimonio immobiliare, di proprieta' dello Stato o di terzi, comunque destinato a sede di uffici e servizi dello Stato o avente caratteristiche storico-artistiche e monumentali, con esclusione del demanio militare, da concludere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Alla relativa spesa prevista in lire 3 miliardi si fara' fronte con la disponibilita' di cui all'articolo 2. Il Ministero dei lavori pubblici entro un anno dall'entrata in vigore della presente presenta al Parlamento uno schema di piano generale di intervento per l'espressione entro i successivi sessanta giorni del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

Testo vigente dal 29 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;99~art3 · fonte su Normattiva