Art. 18 — Consultazione in via telematica
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La Presidenza del Consiglio dei ministri puo' pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonche' i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo' inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonche' i massimari elaborati da organi di giurisdizione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita' di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.
Testo in vigore dal 25 agosto 2003 al 1 gennaio 2006
