Al comma 2, lettera e), dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole da: "taluna" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale". Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale". L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale e' commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni. 2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7), del codice penale, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni. 3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1. 4. La pena prevista al comma 3 e' diminuita fino a due terzi quando il fatto e' di lieve entita'".
Testo vigente dal 19 aprile 2001
