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Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

Testo in vigore dal 19 aprile 2001 al 2 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:2001-03-26;128~art19 · fonte su Normattiva