Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)". All'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria da' comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilita' rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente della corte. 1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario";
- b)il comma 4 e' abrogato;
- c)al comma 5, il secondo periodo e' soppresso. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale e' abrogato. Dopo l'articolo 169 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 169-bis. (Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilita' dei ricorsi). - 1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice e' predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione". Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 624-bis. (Cessazione delle misure cautelari). - 1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari". Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 625-bis. - (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto). - 1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. 2. La richiesta e' proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravita', la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione. 3. L'errore materiale di cui al comma 1 puo' essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento. 4. Quando la richiesta e' proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilita'; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore".
Testo vigente dal 19 aprile 2001
