Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attivita' di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova".

Testo vigente dal 19 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-26;128~art8 · fonte su Normattiva