Art. 26 — Obbligo del conseguimento della qualifica di "autorizzato" per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri nelle zone di navigazione interna della laguna veneta
L'articolo 520 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente: "Art. 520. - (Mansioni richiedenti titolo professionale) - 1. Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale marittimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica di "autorizzato" secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna. 2. Il personale imbarcato per la condotta di navi adibite ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale imbarcato sul- le navi destinate al servizio di trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, ove acquisiscano i servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e ancorche', ai sensi dell'articolo 24 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, estendano i viaggi alle zone lagunari di navigazione interna".
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
