Art. 18 — Proventi contravvenzionali
I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche', in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili".
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
