Interventi nel settore dei trasporti

Art. 25 — Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime

Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa. Agli effetti del comma 1 si intende:

  • a)per uso privato, l'utilizzazione dell'unita' come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
  • b)per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unita' per il soddisfacimento di necessita' strettamente connesse all'attivita' istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attivita' imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attivita' di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unita', dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni gia' previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unita' per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilita' della ditta per le sole unita' di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta puo' essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unita'. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unita' destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232. I requisiti di idoneita' e di sicurezza per le unita' destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unita' e' destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unita' destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneita' e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indi- cate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unita' e' destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate. Le unita' indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime unita' non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione e' dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.

Testo vigente dal 16 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472~art25 · fonte su Normattiva