Art. 24 — Realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
Per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati si applicano, relativamente agli oneri per i componenti, anche esterni, delle commissioni di valutazione, di collaudo e per il direttore dei lavori, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Con decreto dirigenziale sono ripartite, per le diverse professionalita' e per i diversi carichi di lavoro, le competenze di cui al comma 1.
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
