Interventi nel settore dei trasporti

Art. 24 — Realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati

Per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati si applicano, relativamente agli oneri per i componenti, anche esterni, delle commissioni di valutazione, di collaudo e per il direttore dei lavori, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Con decreto dirigenziale sono ripartite, per le diverse professionalita' e per i diversi carichi di lavoro, le competenze di cui al comma 1.

Testo vigente dal 16 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472~art24 · fonte su Normattiva