Art. 6-quinquies — Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)
Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, e' punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 96, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2025, N. 119)).
Testo vigente dal 10 agosto 2025
