Art. 6-quinquies — Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)
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Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, e' punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater. (( Le disposizioni del comma 1 si applicano altresi' a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive. ))
Testo in vigore dal 15 giugno 2019 al 1 luglio 2025
